Co.Na. "Associazione per la Conservazione della Natura"
L'Associazione nasce nel 2006 con lo scopo di promuovere la tutela di habitat e specie, con particolare riguardo (ma non esclusivamente) per quelle legate alle zone umide ed elencate all'allegato I della Direttiva comunitaria "Uccelli".
Lo scopo dell' Associazione è quello di avviare e promuovere ogni tipo di iniziativa e azione di volontariato utile alla conservazione degli ecosistemi naturali, accanto allo studio, la gestione, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, storico - artistico, in Italia ed all’estero. L'Associazione agisce in particolar modo a favore della Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo, ma anche delle altre aree di valore ambientale a livello locale, nazionale e internazionale. Inoltre l’Associazione si propone di educare a muoversi nella natura e nell’ambiente, a valutare meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani. Uno spazio particolare è dedicato alle esperienze vissute dai soci e simpatizzanti Co.Na nella descrizione di esperienze legate a viaggi, studi, osservazioni ritenute di interesse comune.
Il consiglio direttivo
Presidente: Graziano Benedetti
Vice presidente: Nicoletta Perco
Segretario - Tesoriere: Chiara Calligaris
Consiglieri: Umberto Sarcinelli, Enrico Benussi, Franco Moselli, Maurizio Blasi
Le cariche sono state aggiornate nella seduta del Consiglio direttivo del 27.6.2021
STATUTO
Art. 1- DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E DURATA
È costituita l’Associazione denominata Associazione per la Conservazione della Natura (Co.Na.) – Odv (di seguito denominata “l’Associazione”), associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), con sede legale in Località Cona, Staranzano (Gorizia) e con durata illimitata. L’Associazione potrà costituire sedi secondarie anche altrove.
Art. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
La finalità principale dell’Associazione è la conservazione della natura. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. Le attività sono comprese tra quelle definite dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17 commi d) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”, e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281”, f) “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”, e i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo” dello stesso D.Lgs.
L’Associazione con i propri volontari – esperti in vari settori produttivi – realizza attività pratiche di ogni tipo (pulizia dai rifiuti spiaggiati dal mare, costruzione di manufatti in legno, realizzazione e gestione di nidi artificiali e mangiatoie al fine di facilitare la nidificazione e la sosta dell’avifauna, realizzazione e messa in opera di tabelle segnaletiche) nonchè attività pratiche e di divulgazione della conservazione della natura nell’ambito del museo nel Centro visite “Fabio Perco”. Fra le attività riveste particolare importanza quella della rilevazione dell’avifauna presente nella Riserva naturale “Foce dell’Isonzo” per conto della Stazione Biologica Isola della Cona (S.B.I.C.), che poi elabora i risultati.
Tutte le attività associative vengono realizzate al fine di far conoscere l’ambiente protetto.
Inoltre l’Associazione si propone di educare a muoversi nella natura e nell’ambiente, a valutare meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani.
L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Gli Associati si distinguono in:
- Soci Fondatori – persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione;
- Soci Ordinari – persone fisiche che intendono aderire all’Associazione e condividerne gli scopi e le attività.
L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Lo status di Associato si acquisisce:
- per i Soci Fondatori dalla data di sottoscrizione dell’Atto costitutivo;
- per i Soci Ordinari dalla data di approvazione della domanda da parte dell’Organo di amministrazione.
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi che sono depositati presso la sede dell’Associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’esclusione avviene in caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi e/o per gravi motivi e cioè che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie contro-deduzioni. L’esclusione deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta dell’Organo di amministrazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- l’Organo di amministrazione
- il Presidente – il Vicepresidente – il Segretario-Tesoriere
- L’Organo di controllo (solo su richiesta dell’Assemblea degli associati al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017)
- Il Revisore legale dei Conti (solo su richiesta dell’Assemblea degli associati)
L’entità delle quote di adesione sarà stabilita annualmente dall’Assemblea.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 7 - ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nell’Organo di amministrazione, ovvero, in assenza di questi, dall’associato più anziano di età. Il Presidente nomina, fra gli associati, un segretario verbalizzante e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
I verbali dell’Assemblea saranno trascritti nell’apposito libro dei verbali delle assemblee e dovranno essere sottoscritti dal Presidente e da un segretario verbalizzante.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e le deliberazioni vincolano tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi.
Gli associati hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell’Associazione, essi hanno altresì diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle iniziative deliberate o in corso.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
La convocazione è predisposta dal Presidente a mezzo lettera/fax/e-mail con l’indicazione della data dell’Assemblea di prima e seconda convocazione, dell’ora e dell’ordine del giorno e con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e, se previsti, quello di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti);
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il programma di attività predisposto dall’Organo di amministrazione e approva, a consuntivo, le attività svolte dall’Organo di amministrazione stesso;
- delibera sull’utilizzo di avanzi o sulla copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- delibera sull’accettazione di contributi;
- delibera sull’approvazione di regolamenti ed eventuali successive modifiche;
- delibera sulla definizione dei criteri per l’adesione all’Associazione ed eventuali richieste di deroga ai criteri stessi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L’Assemblea può altresì essere convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati o dalla maggioranza dei componenti l’Organo di amministrazione.
Art. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’Organo di amministrazione è formato da un numero compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieleggibili.
Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere. È presieduto dal Presidente dell’Associazione.
I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non presenzino alle riunioni, decadono.
La decadenza è pronunciata dall’Organo di amministrazione ed è comunicata all’interessato entro 30 giorni dal pronunciamento.
In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un consigliere, il Presidente convoca un’Assemblea ordinaria per provvedere alla sua sostituzione.
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- individuare i nominativi degli associati disponibili per lo svolgimento delle attività (censimenti, ricerche, redazione di pubblicazioni, consulenze etc.) perseguite dall’Associazione;
- svolgere in genere tutte le attività non espressamente riservate all’Assemblea.
L’Organo di amministrazione delibera inoltre, nel rispetto delle direttive dell’Assemblea, su qualunque materia non riservata alla competenza dell’organo assembleare.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Organo di amministrazione è convocato con lettera, fax, e-mail, o verbalmente in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Art. 9 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO-TESORIERE
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall’Organo di amministrazione al proprio interno, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione e ne coordina i lavori, provvede all’esecuzione di tutte le deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione. In particolare al Presidente è conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva è conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso è conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più Associati sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione dell’Organo di amministrazione il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei all’Organo stesso.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, in caso di dimissioni o decesso, fino a nuova elezione del Presidente. Il Vicepresidente cura altresì la gestione della cassa e della tenuta della contabilità, qualora non sia stato nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.
L’Organo di amministrazione inoltre elegge al suo interno il Segretario-Tesoriere che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario-Tesoriere ha il compito di curare l’andamento economico, finanziario e l’aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell’Associazione. Il Segretario-Tesoriere è autorizzato a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito o prelievo.
Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito o prelievo.
Art 10 – L’ORGANO DI CONTROLLO
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c.2 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.
Art 11 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
Art. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio è altresì costituito dalla documentazione (consistente in libri, riviste, studi, ricerche, monografie, saggi, sussidi audiovisivi) e dagli strumenti per la ricerca e la divulgazione che verranno nel tempo acquisiti, catalogati e resi disponibili.
Art. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall’Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci. In ogni caso, le proposte relative al bilancio preventivo e consuntivo, ai programmi di attività, ai regolamenti, ad eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro atto eccedente l’ordinaria amministrazione sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’esame da parte dell’Assemblea. Di detto deposito sarà dato contestuale avviso agli Associati, a mezzo lettera/fax/e-mail, al fine di rendere possibile la consultazione degli atti.
Il bilancio una volta approvato, rimarrà custodito fra gli atti sociali a cura del Segretario-Tesoriere, a disposizione degli Associati a semplice richiesta.
Art. 14 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura cui si riferisce il bilancio.
Art. 17 – LIBRI
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dell’Organo stesso.
Art. 18 – VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
L’Associazione, previa delibera dell’Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 19 – LAVORATORI
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 20 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 22 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 14 dicembre 2019